Depenalizzazione: un’occasione mancata?

Depenalizzazione: un’occasione mancata?

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Oggi è entrata in vigore la tanto attesa normativa in materia di «depenalizzazione». I decreti legislativi del 15 gennaio 2016 n. 7 e 8 portano un’importante novità nel nostro sistema giudiziario rappresentata dall'»arretramento» del diritto penale, non solo a favore del diritto amministrativo, ma anche del diritto civile: una serie di fattispecie di reato contenute nel codice penale hanno infatti perduto il carattere di illecito penale, non per assumere i connotati dell’illecito amministrativo, ma bensì quelli dell’illecito civile sanzionato, non solo attraverso il risarcimento del danno (tipica sanzione privatistica), ma anche con una sanzione pecuniaria civile di natura pubblicistica irrogata dal giudice civile e devoluta alla Cassa delle ammende.

La normativa in esame nasce evidentemente dall’esigenza di un’auspicabile riduzione dei carichi processuali: sin dalla data di pubblicazione dei decreti in Gazzetta Ufficiale, però, numerose sono le voci che parlano di occasione mancata. Salvo rare eccezioni, trattasi infatti di fattispecie che non pare avessero questo grande impatto sui carichi dei Tribunali Penali. Molto interessante in tal senso, come pure in merito alle prescrizioni che da agli operatori in merito alla concreta applicazione dei decreti una tempestivissima circolare emanata dal Tribunale di Trento in data 25 gennaio 2016.

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Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 («Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’art. 2, co. 3, l. 28 aprile 2014, n. 67″) in particolare disciplina il nuovo istituto dell’illecito sottoposto a sanzioni pecuniarie civili, sanzioni civili che, come detto, si aggiungono al risarcimento del danno e sono devolute alla Cassa delle ammende.

I reati per cui il Decreto sancisce l’abrogazione e la contestuale configurazione delle stesse fattispecie che vi sono alla base quali illeciti civili sono i seguenti:
– le falsità in scrittura privata e in fogli firmati in bianco (artt. 485 e 486 c.p.);
– l’ingiuria (art. 594 c.p.);
– la sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
– l’appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di altre cose avute per errore o per caso fortuito (art. 647 c.p.).
L’art. 3 del decreto prescrive che le citate fattispecie, descritte nel successivo art. 4 come «Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie», “se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita»
E’ degna di rilievo la previsione, in deroga al principio generale di irretroattività ex art. 11 disp. prel. c.c., che le sanzioni pecuniarie civili si applicano anche per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 7/2016 (cioè il 6 febbraio 2016), «salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili».

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La depenalizzazione attraverso la trasformazione del reato in illecito amministrativo prevista dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2 della l. 28 aprile 2014, n. 67″) è invece relativa a:

A) i reati puniti con la sola pena pecuniaria (multa o ammenda) – compresi quelli che nelle ipotesi aggravate sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta alla pena pecuniaria (le ipotesi aggravate, che non rientrano depenalizzazione, assurgono a «fattispecie autonome di reato») – ad eccezione:
• dei reati puniti previsti dal codice penale, fatte salve le ipotesi di seguito elencate che venendo espressamente depenalizzate, rappresentano un’eccezione nell’eccezione. Trattasi di:
– atti osceni ex art. 527, co. 1 c.p. (tranne che per l’ipotesi prevista dal co. 2: se cioè l’atto viene commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori);
– pubblicazioni e spettacoli osceni ex art. 528, co. 1 e 2 c.p. (conserva rilevanza penale l’ipotesi contemplata dal co. 3);
– rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto ex art. 652 c.p.;
– abuso della credulità popolare ex art. 661 c.p.;
– rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive ex art. 668 c.p.;
– atti contrari alla pubblica decenza ex art. 726 c.p..

• dei reati puniti con la sola pecuniaria, previsti dal t.u. immigrazione (esclusi dalla depenalizzazione ad esempio, l’inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore, ex art. 14, co. 5 ter, come anche il famigerato reato di clandestinità ex art. 10 bis);

• dei reati puniti con la sola pecuniaria, previsti da una serie di provvedimenti normativi indicati espressamente in un allegato del d.lgs. e ivi ordinati per materia (edilizia e urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d’azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; elezioni e finanziamento dei partiti; proprietà intellettuale e industriale). Tra i provvedimenti sottratti alla depenalizzazione, dunque, il t.u. in materia di salute e sicurezza sul lavoro; il t.u. ambientale; il t.u.l.p.s; il t.u. edilizia;

B) sono poi depenalizzate, restando punite esclusivamente con sanzione amministrativa, alcune fattispecie di reato espressamente indicate come previsti da leggi speciali, e pure già puniti con pene detentive, sole, congiunte o alternative a pene pecuniarie.  (art. 3 d.lgs. n. 8/2016). Tra queste fattispecie la più rilevante è  rappresentata dall’omesso versamento delle ritenute previdenziali per importi inferiori a 10.000 euro di cui all’art. 2, co. 1 bis d.l. n. 463/1983.

Per i reati depenalizzati – ai quali è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina generale sull’illecito sanzionatorio amministrativo di cui alla l. n. 689/1981 (art. 6 d.lgs. n. 8/2016) – sono comminate sanzioni pecuniarie amministrative, nelle misure stabilite dall’art. 1, co. 5 d.lgs. n. 8/2016, per tutti i reati già puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda, e dagli artt. 2 e 3 dello stesso d.lgs., con specifico riferimento ai singoli reati previsti dal codice penale e dalle leggi complementari, puniti con pena detentiva. Per alcuni dei nuovi illeciti amministrativi si prevedono sanzioni amministrative accessorie (art. 4 d.lgs. n. 8/2016). Quanto ai profili processuali, assai rilevanti per la prassi, gli artt. 7 e 9 del d.lgs. n. 8/2016 disciplinano rispettivamente l’autorità amministrativa competente e la trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria.
Infine l’art. 8 d.lgs. n. 8/2016 dispone, in deroga all’art. 1 l. n. 689/1981 che le sanzioni amministrative per i reati depenalizzati (con l’eccezione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie) si applicano retroattivamente, con il limite del giudicato. Non possono tuttavia essere inflitte sanzioni per un importo superiore al massimo della pena «originariamente inflitta» per il reato, ragguagliata ex art. 135 c.p.

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